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La presenza, a cavallo delle ali, di due imprese con identico ribasso, determina l’esclusione di entrambe dalla gara

Infatti, entrambe le imprese, alla luce dell’ormai univoco orientamento giurisprudenziale, codificato dal regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207/2010, avrebbero dovuto essere fittiziamente escluse dalla gara.

Invece la Commissione ha proceduto, dopo l’esclusione dell’impresa Alfa, al ricalcolo della media escludendo fittiziamente 30 imprese di maggior ribasso e 30 di minor ribasso “dal n. 31 progressivo con il ribasso del 22,4715% al n. 263 progressivo con il ribasso del 22,999%”, nonostante anche l’impresa con il numero progressivo 264 avesse presentato l’identico ribasso, pari appunto al 22,999%.

La Commissione, dopo aver calcolato la media aritmetica delle offerte rimaste ed averla incrementata dello scarto medio positivo, ha così concluso: “l’offerta dichiarata anomala ha un ribasso del 22,8567% …i lavori restano aggiudicati alla ditta Beta …con il ribasso del 22,8567%”.

L’Amministrazione comunale, pertanto, non solo ha deciso arbitrariamente ed illegittimamente di non procedere all’esclusione fittizia delle offerte con il medesimo ribasso collocate a cavallo del taglio delle ali, ma ha altresì individuato l’impresa aggiudicataria proprio in quella che ha offerto esattamente il ribasso del 22,8567%, ossia quello ritenuto anomalo.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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