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Sull’incompatibilità ex art. 90, comma 8, d.lgs. 163/2006 tra progettista ed esecutore

La disciplina dettata in tema d’incompatibilità dall’art. 90 comma 8, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 va intesa come espressione di un principio generale in forza del quale ai concorrenti ad una procedura di scelta del contraente da parte della p.a. deve essere riconosciuta una posizione omogenea, implicante ex se la più rigorosa parità di trattamento, dovendo comunque essere valutato se lo svolgimento di pregressi affidamenti presso la stessa stazione appaltante possa aver creato, per taluno dei concorrenti stessi, vantaggi incompatibili con i principi, propri sia dell’ordinamento italiano che di quello comunitario, di libera concorrenza e di parità di trattamento; tale valutazione deve peraltro essere effettuata in concreto dalla stazione appaltante, e non con ricerca di eventuali ipotesi tipiche, normativamente individuate dal legislatore, ma deve essere finalizzata ad accertare – per l’appunto, in concreto – l’esistenza di una differente posizione di partenza nella partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’incarico di progettazione, che abbia dato origine a un possibile indebito vantaggio per taluno dei partecipanti (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 aprile 2012, n. 2402).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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