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( votes)“E’ da ritenere che, in linea di principio, il partecipante alla gara abbia l’obbligo di dichiarare tutte le condanne penali subite, o anche solo le contestazioni mosse nell’ambito di procedimenti penali, anche qualora la lex specialis di gara non lo stabilisca espressamente”
“In corrispondenza al paragrafo 1 dell’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, l’art. 80, comma 1, elenca tassativamente i reati, la condanna per i quali comporta obbligatoriamente l’esclusione della impresa dalla gara.
Ciò, tuttavia, non significa che le ulteriori ipotesi di reato previste dalla legge penale non abbiano rilievo: in relazione al paragrafo 4 dell’art. 57 citato, l’art. 80, comma 5, lett. c) consente alla stazione appaltante di escludere il concorrente che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità….Posto che esse sono una spia altamente indicativa della sussistenza di profili, in capo al concorrente, meritevoli di valutazione (la presunta violazione della norma penale costituisce la più grave rottura della legalità, anche alla luce del carattere di extrema ratio che essa riveste), è da ritenere che, in linea di principio, il partecipante alla gara abbia l’obbligo di dichiarare tutte le condanne penali subite, o anche solo le contestazioni mosse nell’ambito di procedimenti penali, anche qualora la lex specialis di gara non lo stabilisca espressamente (Cons. Stato, n. 7749 del 2019).
È ovvio, infatti, che la stazione appaltante non è in grado, di regola, di ricostruire i fatti da cui desumere il grave illecito professionale, ove essi non siano stati segnalati dal concorrente: questi ha perciò l’obbligo di indicarli, e viene infatti escluso se presenta dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis), o se ometta le informazioni dovute (art. 80, comma 5, lett. c-bis).
Ne segue il cd. principio di omnicomprensività della dichiarazione, che deve farsi carico di fornire “quante più informazioni possibili” (Cons. Stato, n. 5142/18), purché pertinenti, in linea astratta, rispetto al giudizio della stazione appaltante in ordine alla affidabilità ed integrità del concorrente (Cons. Stato, n. 5136 del 2018).”