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( votes)La mancata sottoscrizione di un atto che costituisce uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara da parte di un concorrente, non può essere considerata in via di principio una irregolarità formale sanabile nel corso del procedimento perché fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso
La sottoscrizione di un documento è lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione anteposta contenuta nello stesso, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell’atto ma anche di rendere l’atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà; ne consegue che l’apposizione della firma debba avvenire esclusivamente in calce, ovvero in chiusura del documento, come volontà di adesione a quanto precede.
Nel caso di specie, la relazione tecnica e il capitolato speciale di appalto risultavano erano stati firmati sul frontespizio dal rappresentante dell’impresa e dal professionista, mentre in calce solo dal progettista; la tabella riassuntiva era stata firmata in calce solo dal progettista, il computo metrico e l’elenco descrittivo erano stati firmati sul frontespizio da entrambi, e in calce da nessuno.
Nelle procedure di evidenza pubblica, l’offerta “è qualificabile come dichiarazione di volontà del privato volta alla costituzione di un rapporto giuridico e la sua sottoscrizione, secondo le regole previste dalla “lex specialis” di gara, assolve alla funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità dell’offerta stessa e la relativa sottoscrizione assume il connotato di condizione essenziale per l’ammissibilità dell’offerta, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale e la mancanza anche parziale della sottoscrizione inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta” (Consiglio Stato, sez. V, 7 novembre 2008, n. 5547; nello stesso senso, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 18 febbraio 2010, n. 630, e T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 19 aprile 2010, n. 5498).