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( votes)Il raggruppamento temporaneo di imprese quale autonomo centro di imputazione di effetti giuridici
Nel caso in oggetto, l’avvalimento è stato effettuato in favore non già di una singola impresa del raggruppamento temporaneo, né di ciascuna delle imprese destinate a costituirlo in caso di aggiudicazione, bensì in favore di un’entità, quale la “costituenda ATI”, del tutto priva di soggettività giuridica”. L’impostazione prescelta dalle ditte controinteressate disattenderebbe la ratio delle norme che il codice appalti dedica al raggruppamento temporaneo di impresa, le quali non mirano a dar vita ad un soggetto unitario ma, semmai, tendono esclusivamente a individuare l’interlocutore unico dell’Amministrazione appaltante nella gestione del rapporto contrattuale inerente l’appalto. La tesi sostenuta dalla ricorrente principale è suggestiva ma è smentita, in primo luogo, dal tenore letterale dell’articolo 49 del d.lgs 163 del 2006. Infatti, l’articolo 49 del d.lgs 163/2006 stabilisce, invero, che “il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto“. Quando il legislatore utilizza l’espressione “concorrente singolo, o consorziato, o raggruppato ai sensi dell’articolo 34” lo fa per affiancare, ai fini del ricorso all’avvalimento, all’ipotesi del concorrente unipersonale quella del concorrente che partecipa alla gara dando vita ad una soggettività giuridica distinta e separata dalla persona singola o dalle singole imprese che in essa si riuniscono ossia appunto, il consorzio o il raggruppamento temporaneo di impresa. Che il raggruppamento temporaneo di impresa costituisca un autonomo centro di interessi e, del pari, un autonomo centro di imputazione di effetti giuridici è dimostrato, del resto, proprio dalla filosofia di fondo del codice degli appalti che è quella di permettere, anche attraverso l’articolo 49, di ampliare la platea dei concorrenti alle procedure di affidamento di contratti pubblici agevolando, per tal via, il meccanismo concorrenziale.