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( votes)Sulla conformità del contratto di avvalimento alle disposizioni di cui all´art. 1346 del Codice Civile
L’art. 49 del d.lgs 163/2006 stabilisce che il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. Per potersi giovare dell’istituto dell’avvalimento, il concorrente deve allegare, ai sensi della successiva disposizione normativa, una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria. A sua volta, l’art 88 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevede che “il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; ..”. Dall’insieme delle su citate norme si desume che è ben possibile partecipare ad una gara usufruendo dei requisiti di altro soggetto giuridico avvinto al concorrente, in virtù di specifico atto di disposizione negoziale, da rapporto di avvalimento, a condizione che l’oggetto del supporto prestato sia sufficientemente specifico. La normativa che disciplina la partecipazione alla gara in regime di avvalimento riproduce, del resto, per la parte in esame, le categorie civilistiche dei requisiti dell’oggetto del contratto stesso. Appare chiaro, pertanto, il riferimento all’art. 1346 del codice civile, a mente del quale “l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”. Ed invero, indipendentemente dalla possibilità di rintracciare nella normativa sugli appalti le coordinate di riferimento per pervenire alla decisione circa la sufficiente determinatezza del contratto di avvalimento, occorre precisare che la controversia in questione chiama in causa, più in radice, la stessa possibilità, per la P.a., di fare uso di categorie proprie del diritto privato. A tal proposito si osserva che è ben vero che l’art. 1, comma 1 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che “la Pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente”. In altri termini, ammessa la possibilità di partecipare ad una gara in regime di avvalimento e qualificato l’avvalimento stesso quale contratto intercorrente tra impresa ausiliaria e ausiliante sembra logico trarre la conseguenza di dover interpretare le relative clausole alla luce
dei criteri messi a disposizione da un ramo specifico dell’ordinamento giuridico, qual è il diritto privato.