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“Le valutazioni della commissione di gara in ordine alla congruità delle offerte tecniche sono espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione appaltante”

“Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le valutazioni della commissione di gara in ordine alla congruità delle offerte tecniche sono espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione appaltante e, quindi, assoggettabili ad un sindacato limitato alle presenza di macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero ad evidenti errori di fatto, ferma restando l’impossibilità da parte del giudice di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica di congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera della pubblica amministrazione (da ultimo, Cons. St, Sez. V, 5 aprile 2016, n. 1331 e giurisprudenza ivi citata)…”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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