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I principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti impongono di dare adeguata pubblicità alle modifiche apportate ai bandi di gara, peraltro, con le stesse modalità previste per l’atto da modificare

Secondo consolidati precedenti giurisprudenziali, infatti, da cui non vi è motivo per discostarsi, i principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti impongono di dare adeguata pubblicità alle modifiche apportate ai bandi di gara, peraltro, con le stesse modalità previste per l’atto da modificare (T.A.R. Valle d’Aosta, Aosta, sez. I, 10 luglio 2013, n. 51, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 settembre 2007, n. 1980). In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “…va negata la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un’opera, sia prima che dopo l’aggiudicazione, perché in ogni caso non vi è capacità di agire di diritto privato dell’Ente in tal senso ed, inoltre, vi è palese violazione delle regole di concorrenza e di parità di condizioni tra i partecipanti alle gare pubbliche. (…..). Non si può, infatti, avendo riguardo al caso di specie, conoscere quali offerte sarebbero pervenute, in ipotesi anche da imprese che non hanno partecipato alla gara…” (Cons. Stato, sez. V, n. 13 novembre 2002, n. 6281). Analogamente, anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: “…La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall’amministrazione, realizzando da un lato l’interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l’interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all’obbligo di un’ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006)…” (Deliberazione AVCP, 4 dicembre 2012, n. 92).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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