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Sulla possibilità di dar luogo a procedura di cottimo fiduciario consultando meno di cinque operatori economici

L’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, stabilisce che “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. (…)”. La stessa norma citata, nel prevedere l’inciso “se sussistono in tale numero soggetti idonei” appare farsi carico delle condizioni ambientali in cui può concretamente operare la Stazione appaltante, condizioni che, ove non siano caratterizzate da particolare dinamismo, possono dare luogo a procedure di cottimo fiduciario nelle quali siano consultati meno di cinque operatori economici, ad es. non offrendone il mercato di riferimento in numero superiore, tenuto conto dell’interesse economico effettivamente manifestato alla gestione di uno specifico servizio quale quello di cui alla gara in esame (in senso conforme, T.A.R. Brescia, Sezione II – Sentenza 13.5.2011 n. 694).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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