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( votes)E’ legittima l’esclusione del concorrente che, in fase di verifica ex art. 48 D.Lgs. 163/2006, non abbia provato, entro il termine perentorio fissato dalla Commissione, il possesso dei requisiti dichiarati
L’art. 41, comma 3, D. Lgs n. 163/2006 consente di provare la capacità finanziaria con ogni documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; analoga previsione normativa non è contemplata dal successivo art. 42 dlgs n. 163/2006 con riferimento alla capacità tecnica e professionale.
Infatti, l’art. 42, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 163/2006 prevede che, se trattasi di servizi e forniture prestati, come nel caso di specie, a favore di amministrazioni o enti pubblici, la capacità tecnica può essere dimostrata unicamente mediante certificati rilasciati e vistati dalle stesse amministrazioni, non ammettendosi alcun documento sostitutivo.
Nel caso di specie è accaduto che in esito alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara, la società in oggetto, in qualità di capogruppo del costituendo RTP, non ha dimostrato il possesso del 60% dell’importo di euro 1.000.000,00 realizzato nel triennio 2006-2007-2008 per servizi analoghi a quelli oggetto del bando, mediante certificati di regolare esecuzione (in originale o copia conforme) sui servizi svolti, rilasciati dai committenti.
Di conseguenza, la stazione appaltante ha operato una corretta applicazione degli artt. 42 e 48 D. Lgs n. 163/2006 in tema di controllo sul possesso dei requisiti.
Peraltro, il potere della stazione appaltante di richiedere una integrazione documentale ai sensi dell’art. 46 D. Lgs n. 163/2006 è ammesso unicamente al fine di fornire chiarimenti con riferimento a documenti già presentati, ovvero allo scopo di completare la documentazione esibita, non già per sopperire alla totale mancanza di un documento che andava depositato entro un termine perentorio a pena di esclusione.