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( votes)Non è ammessa l’integrazione documentale dell’offerta tecnica
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, Aosta, Sez. I, 15 marzo 2010, n. 27; T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 12 giugno 2008, n. 1294; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008, n. 1790), non è possibile per la stazione appaltante procedere ad integrazione documentale ex art. 46 dlgs n. 163/2006 a fronte di carenze della offerta tecnica, riguardando il potere-dovere di cui all’art. 46 dlgs n. 163/2006 unicamente le carenze relative ai documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, non già il contenuto negoziale dell’offerta tecnica.