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La verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele dei diversi CCNL non necessita di un rinforzato onere motivazionale

” …la giurisprudenza ha chiarito che il giudizio di “non anomalia” delle offerte “…non postula un rinforzato onere motivazionale, essendo piuttosto richiesta una motivazione più approfondita soltanto là dove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni prodotte dall’impresa (che, in tal modo, viene esclusa dalla gara); nella diversa ipotesi, che qui viene in rilievo, di giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia, spetta piuttosto a colui che contesta il giudizio di congruità dell’offerta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità (ex plurimis, di recente, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 163 del 2024; questa Sezione V, sentenze n. 4966 del 2022 e n. 7717 del 2021). Ne deriva che, a fronte di un’articolata contestazione sul giudizio di non anomalia dell’offerta, avanzata in sede giurisdizionale dall’operatore economico che se ne assuma leso, ben rientra nell’esercizio del diritto di difesa della controparte allegare tutti gli elementi, anche di natura squisitamente tecnica, che possono convincere il giudice in ordine alla correttezza della valutazione di congruità, specialmente laddove, nella sede procedimentale (come plasticamente accaduto nel caso di specie), quegli elementi siano rimasti assorbiti da una (comunque, legittima) valutazione sommaria compiuta dall’amministrazione. Non si tratta, in altri termini, di integrare in sede giurisdizionale la motivazione del giudizio di congruità (operazione che non sarebbe consentita all’amministrazione), ma si tratta, piuttosto, di replicare alle contrarie allegazioni della controparte, necessariamente impingenti nel merito della valutazione di congruità” (Cons. di Stato, sent. n. 5639/2024).

Applicando analogicamente tali principi alla verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele dei diversi CCNL (la quale, come si è detto, si deve svolgere con le modalità previste per la verifica dell’anomalia dell’offerta), non si può ritenere di per sé illegittima l’aggiudicazione per la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno portato la stazione appaltante ad avallare la suddetta dichiarazione resa dall’aggiudicatario, fermo restando l’obbligo della prima, a tutela dei lavoratori, di effettuare tale verifica.”

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Redazione MediAppalti
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