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( votes)In tema di certificazioni di qualità la lex specialis deve prevedere la produzione in gara di “certificati equivalenti”
L’art. 43, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che le stazioni appaltanti, qualora richiedano la presentazione di certificazione di qualità aziendale rilasciata da organismi indipendenti, facciano riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati su una serie di norme europee in materia e certificati di organismi conformi alle norme europee relative alla certificazione; in ogni caso, le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri ed ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici. Si tratta, pertanto, di una norma che, nell’ammettere la produzione in gara di “certificati equivalenti” e di “altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia”, codifica principi di carattere generale, essendo finalizzata a favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla gare pubbliche in condizioni di parità e di non discriminazione, oltre che a garantire la ragionevolezza e la proporzionalità dei requisiti soggettivi di partecipazione. Nel caso di specie, le prescrizioni contenute nella lex specialis confliggono con i predetti principi. Esse, infatti, richiedono quale requisito di partecipazione di ordine generale e quale requisito di capacità tecnico economico e finanziaria il possesso a pena di esclusione della “certificazione del sistema di qualità ISO 9001 specifica per la Gestione dei Servizi Socio Sanitari”, senza ammettere certificazioni o altre prove equipollenti.