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In una gara da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa possono coesistere le figure del “seggio” e della commissione “giudicatrice”

“… in ragione dell’assenza di specifiche contrarie indicazioni normative – del tutto legittimamente una stazione appaltante può prevedere nel disciplinare di gara che il procedimento di aggiudicazione di un appalto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia affidato a due commissioni differenti, qualora senza alcuna commistione tra i diversi momenti procedimentali ad una c.d. “aggiudicatrice” siano affidati i compiti tipici del seggio di gara, ed all’altra c.d. “giudicatrice” vengano affidati in via esclusiva le valutazioni delle offerte tecniche ai sensi dell’art. 84, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Peraltro, e in linea consequenziale, poiché il seggio di gara non svolge attività valutative connotate da discrezionalità – occupandosi, al contrario, di verifiche amministrative sulla regolarità formale della documentazione prodotta ai concorrenti, oltre che dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e della lettura dei relativi ribassi – deve escludersi che la sua composizione debba strutturarsi secondo il principio maggioritario.”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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