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( votes)Sulle differenze tra il rinnovo e la disciplina ex art. 57, comma 5, lett. b) d. lgs. 163/2006
L’art. 57 comma 5 lett. b) del d. lgs. 163/2006 non disciplina il rinnovo contrattuale alla scadenza del medesimo bensì l’eccezionale possibilità, sulla scorta di un previo progetto di base prescritto negli atti di gara, di affidare ad un soggetto già titolare di un contratto di servizi, e anche nel corso di svolgimento del medesimo, “nuovi servizi” (anche consistenti in “ripetizione di quelli già affidati”) connessi all’originario affidamento ma al medesimo paralleli. Si tratterà di norma di servizi la cui necessità, ad esempio, era ipotizzabile ma non attuale al momento del primo affidamento; d’altro canto che la norma disciplini affidamenti paralleli e non in sequenza tra di loro è reso evidente dal termine entro il quale i servizi aggiuntivi possono essere affidati, ossia il triennio decorrente dal momento di stipulazione del contratto iniziale, termine che implica fisiologicamente una concomitanza dei rapporti contrattuali piuttosto che una successione dei medesimi.