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“quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l’esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni”

“…nel condiviso parere del Consiglio di Stato n. 2286 del 3 novembre 2016, fatto proprio dall’ANAC nella delibera n. 487 del 3 maggio 2017, si precisa che occorre dare un’interpretazione comunitariamente orientata dell’art. 80, commi 1 e 5, del d.lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016, avente ad oggetto le cause di esclusione dalla gare di appalto. Ciò posto, si è affermato che “quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l’esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni”. Nella specie è incontroverso tra le parti che uno dei tre subappaltatori indicati dalla ricorrente era qualificato, cosicchè il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di esclusione impugnato…”

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