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( votes)Il subappalto delle attività di trasporto e conferimento dei rifiuti in discariche autorizzate non comporta l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.
La società ricorrente lamenta che l’aggiudicataria, siccome ha dichiarato di subappaltare le attività di trasporto e conferimento dei rifiuti in discariche autorizzate, svolge attività di “intermediazione di rifiuti senza detenzione”, ma non risulta iscritta nell’apposito albo previsto dall’art. 212 del d.l.vo 2006, n. 152; sul punto, va osservato che l’art. 183, comma 1 lett. l), del d.l.vo 2006 n. 152 definisce come intermediario “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”;la formulazione inequivoca della norma, nonché la specifica previsione di sanzioni in caso di mancanza delle prescritte autorizzazioni o iscrizioni in albi per lo svolgimento di attività inerenti ai rifiuti, ne preclude l’applicazione analogica, sicché la nozione di intermediario non può essere estesa a fattispecie diverse da quelle contemplate, così da dilatare l’obbligo di iscrizione nell’apposito albo; pertanto, siccome la disposizione in esame individua l’intermediario in relazione alla sola attività consistente nel disporre il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, resta esclusa la possibilità di riferire la norma ad attività diverse da quelle appena indicate ed, in particolare, all’assegnazione a terzi – in subappalto, come nel caso di specie – delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, le quali restano estranee al concetto normativo di intermediazione, ai sensi del d.l.vo 2006 n. 152; ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’aggiudicataria, nel subappaltare le attività di trasporto e conferimento dei rifiuti in discariche autorizzate, non svolge alcuna attività di intermediazione e, pertanto, non deve essere iscritta nell’albo previsto dall’art. 212 del d.l.vo 2006 n. 152, con conseguente infondatezza dell’impugnazione proposta (cfr. in argomento, seppure priva di valore vincolante, si consideri la nota del Ministero dell’Ambiente datata 06.07.2011)