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( votes)In relazione all’interpretazione dell’art. 84, comma 12, del d.lgs. n. 163/2006, che non è esclusa la possibilità di nominare una nuova commissione, se ciò possa essere garanzia di maggiore serenità di giudizio
“E’ stato, invero, affermato dalla recente giurisprudenza formatasi in relazione all’interpretazione dell’art. 84, comma 12, del d.lgs. n. 163/2006, che non è esclusa la possibilità di nominare una nuova commissione, se ciò possa essere garanzia di maggiore serenità di giudizio: “Lo scopo perseguito dall’art. 84 comma 1, d.lg. 2 aprile 2006 n. 163 nel disporre che, nel caso di rinnovo delle operazioni di gara pubblica, le stesse devono essere affidate alla originaria commissione, è evitare la dispersione del patrimonio di conoscenze e valutazioni legittimamente maturate dalla stessa nella fase pregressa in nome di un principio di economicità e di efficienza dell’azione amministrativa, nonché giudizi differenziati nei confronti dei concorrenti, ma la disposizione non vieta la sostituzione della commissione là dove la nomina di una nuova sia garanzia di serenità di giudizio”(cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409; 29 luglio 2013, n. 3977). “Il favor per la continuità delle operazioni di valutazione trova un limite nell’applicazione del principio di imparzialità – di cui sono espressione il comma 6 del medesimo art. 84, e l’art. 51, n. 1, c.p.c. – da compiere in relazione alle caratteristiche della valutazione demandata alla commissione di gara, alle modalità con le quali è stata effettuata ed alle circostanza nelle quali debba essere rinnovata” (Cons. Stato, sez. III, ord. 19 marzo 2015, n. 1260).”