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La segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici non deve essere limitata alla mancanza dei requisiti indicati nell’art. 48 D.lgs. 163/2006

L’orientamento maggioritario della giurisprudenza è nel senso che la segnalazione all’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici non debba essere limitata alla mancanza dei requisiti indicati nell’art. 48 D.lgs. 163/2006 ( TAR Friuli Venezia Giulia 191/2011, TAR Veneto 455/2011, 4681/2010, 1554/2010, TAR Valle d’ Aosta 21/2010, TAR Abruzzo 475/2009) essendo ragionevole ritenere che debbano essere segnalati all’Autorità di vigilanza tutte le false dichiarazioni rese in sede di gara anche per consentirgli di esercitare i poteri che gli attribuisce l’art. 6,comma 11, D.lgs. 163\2006.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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