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A seguito di verifica ex art. 48, comma 2 del d. lgs. 163/2006, il ricalcolo della soglia di anomalia, nel caso di mancata comprova dei requisiti speciali da parte del primo e secondo classificato, va effettuato solo sul primo e secondo classificato

Le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito … (omissis) … La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione”.

La disposizione citata, inserita nell’art. 48 (rubricato “Controlli sul possesso dei requisiti”), si limita a disporre che le prime due imprese classificate comprovino il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, stabilendo, nel caso in cui non venga fornita la dimostrazione richiesta, che le stesse siano escluse dalla gara.

Orbene, posto che la norma in questione si occupa esclusivamente della posizione dell’aggiudicataria e dell’impresa seconda classificata, è ovvio che solo ad esse, e non anche agli altri concorrenti, si faccia riferimento nel disciplinare gli effetti conseguenti alla loro eventuale esclusione e in particolare prevedendo la necessità di determinare una nuova soglia di anomalia.

Alcuna limitazione o divieto, pertanto, può desumersi, relativamente agli altri partecipanti alla gara, dalla circostanza che l’art. 48, comma 2, preveda il ricalcolo della soglia di anomalia nei sensi sopra indicati.

In tal senso milita anche la modifica recentemente apportata all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, con l’aggiunta del comma 2-bis, dall’art. 39 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, nell’ambito della disciplina riguardante le dichiarazioni e la documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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