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( votes)I partecipanti ad una gara devono, all’atto della formulazione dell’offerta, indicare gli oneri economici, non soggetti a ribasso, che si stima di dover sostenere per adempiere agli obblighi di sicurezza su lavoro, diversi dagli oneri per la sicurezza
Ai sensi dell’art. 87, comma 4, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), i costi relativi alla sicurezza “devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.
Il comma 3-bis del precedente art. 86 dispone, altresì, che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture”.
Pertanto, il combinato disposto degli artt. 86 comma 3 bis e l’art. 87 comma 4, impone alle partecipanti, all’atto della formulazione dell’offerta, di indicare gli oneri economici, non soggetti a ribasso, che si stima di dover sostenere per adempiere agli obblighi di sicurezza su lavoro, diversi dagli oneri per la sicurezza. La mancanza di una comminatoria espressa nella disciplina speciale di gara, l’inosservanza della prescrizione primaria che impone l’indicazione preventiva dei costi di sicurezza, implica la sanzione dell’esclusione in quanto rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa.