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( votes)Sui termini di impugnazione decorrenti dall’aggiudicazione definitiva. Orientamenti a confronti
“Secondo l’art. 120 comma 5 d. lgs. n. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici debbono essere impugnati nel termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva prevista dall’art. 79 d. lgs. n. 163/2006. L’art. 79 d. lgs. n. 163/2006 stabilisce, poi, che:
- la stazione appaltante comunica d’ufficio l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva (comma 5 lettera a);
- fermi i divieti e differimenti dell’accesso previsti dall’articolo 13, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell’accesso adottati ai sensi dell’articolo 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l’accesso è vietato o differito, e indicano l’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l’accesso sia consentito durante tutto l’orario in cui l’ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio (comma 5 quater).
Il Tribunale, nell’interpretare il combinato disposto delle citate disposizioni, ritiene di dovere aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il termine di trenta giorni per l’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della comunicazione, di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 79, ma può essere <incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall’aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell’atto e dei relativi profili di illegittimità laddove questi non fossero oggettivamente evincibili dalla richiamata comunicazione e – comunque – entro il limite dei dieci giorni che il richiamato comma 5-quater fissa per esperire la particolare forma di accesso – semplificato ed accelerato – ivi disciplinata>” (così Cons. Stato sez. III n. 4432/2014; nello stesso senso Cons. Stato sez. V n. 684/2015; Cons. Stato sez. VI ord. n. 790 dell’11/02/13; TAR Sicilia – Palermo n. 473/2015; per l’orientamento più rigoroso che fa decorrere il termine d’impugnazione dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione senza alcuna dilatazione del termine e salva la proposizione di motivi aggiunti si veda Cons. Stato sez. IV n. 143/2015). In altri termini, il giusto punto di equilibrio tra le esigenze citate è costituito dal riferimento al parametro della conoscibilità degli atti, acquisibile mediante l’esercizio della procedura accelerata di accesso prevista dall’art. 79 comma 5 quater d. lgs. n. 163/2006, mentre subordinare la decorrenza del termine d’impugnazione anche all’effettiva conoscenza acquisita attraverso l’esercizio del diritto di accesso con le modalità ordinarie significherebbe rimettere la decorrenza del termine stesso all’iniziativa della parte, il che è incompatibile con la finalità acceleratoria cui è preordinata la normativa nazionale e comunitaria concernente la tutela giurisdizionale avverso gli atti delle procedure di appalto.”