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( votes)L’art. 95, comma 10, del codice appalti, prevede un obbligo legale inderogabile, a carico delle imprese partecipanti ad una pubblica gara, di indicare sempre nell’offerta economica gli oneri di sicurezza
“La difesa di parte ricorrente afferma che il suddetto importo di oltre 32 mila euro sarebbe comunque inglobato “all’interno del prezzo delle lavorazioni”, ossia nell’importo pari ad oltre 655 mila euro. Lo sconto del 27,65% avrebbe in altre parole riguardato la sola voce “prezzi lavori” e non anche quella “oneri della sicurezza”: di qui l’obbligo di attivare il meccanismo del soccorso istruttorio;
d) Il collegio ritiene innanzitutto di aderire a quel dato orientamento (definito “formalistico” dalla recente ordinanza di rimessione alla plenaria n. 6069 del 25 ottobre 2018 della quinta sezione del Consiglio di Stato) secondo cui, in estrema sintesi: 1. L’art. 95, comma 10, del codice appalti, prevede un obbligo legale inderogabile, a carico delle imprese partecipanti ad una pubblica gara, di indicare sempre nell’offerta economica gli oneri di sicurezza. E tanto a prescindere da una specifica indicazione in tal senso nella disciplina di gara, stante la capacità della norma primaria di eterointegrare la stessa lex specialis; 2. Né potrebbe attivarsi al riguardo il soccorso istruttorio atteso che un siffatto meccanismo non è applicabile, a norma dell’art. 83 del Codice Appalti, per le incompletezze riguardanti tra l’altro proprio l’offerta economica (cfr., ex multis, TAR Campania, Sezione Terza, 3 maggio 2017, n. 2358, la quale ritiene alla stregua di irregolarità essenziale la mancata indicazione nell’offerta di siffatti oneri);”