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In caso di ATI la polizza fideiussoria deve essere necessariamente intestata a tutti componenti il raggruppamento, risultando irrilevante la sottoscrizione del documento da parte degli stessi

Ciò che rileva quale condizione di validità della polizza e, quindi, quale condizione di efficacia dell’offerta, sanzionabile – in mancanza – con l’esclusione, è solo l’intestazione della stessa a tutti i partecipanti all’ATI, restando invece indifferente la sottoscrizione o meno da parte di ciascuno di essi.

Il contratto di fideiussione interviene tra il garante (cioè l’istituto di credito o assicurativo) ed il beneficiario (la stazione appaltante); esso si perfeziona con la comunicazione a quest’ultimo (v. art. 1333 c.c.) ed è efficace anche se il garantito (nella specie l’ATI costituenda) non ne è a conoscenza, in quanto egli non è parte necessaria dell’accordo (v. art. 1936, c. 2, c.c.). Il fatto dunque che nella polizza fideiussoria di specie non compaia la sottoscrizione della mandante dell’ATI costituenda (questo soltanto è stato il rilievo della stazione appaltante) non assume di per sé alcun rilievo ai fini della validità della polizza stessa.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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