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( votes)Il soccorso istruttorio non è ammissibile se l’atto oggetto della regolarizzazione della carenza della garanzia provvisoria consiste in bonifico bancario
“Dal testo del provvedimento impugnato emerge, in particolare, che la ragione giustificativa posta alla base dell’assunta determinazione di esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 risiede nell’espressa considerazione che la società medesima ha omesso di regolarizzare entro il termine assegnato le carenze, inerenti alla cauzione provvisoria prodotta all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara di cui trattasi, rappresentate all’impresa stessa da parte della Stazione appaltante con la precedente comunicazione del 9 agosto 2021 recante l’attivazione del meccanismo del soccorso istruttorio…va preliminarmente evidenziato che il comportamento tenuto dalla società ricorrente – a fronte della pervenuta richiesta di regolarizzazione – è consistito nell’operato versamento (entro l’assegnato termine del 3 settembre 2021) tramite bonifico bancario dell’importo previsto a titolo di cauzione provvisoria dalla lex specialis di gara e nella successiva integrazione dell’originaria polizza fideiussoria posteriormente alla scadenza del suddetto termine (cfr. allegati nn. 5 e 6 secondo la numerazione indicata nella menzionata nota di deposito)…In proposito, è stato affermato – proprio con riguardo ad un caso in cui l’attivazione del soccorso istruttorio aveva riguardato la garanzia provvisoria – che “… il soccorso istruttorio è ammissibile se l’atto oggetto della regolarizzazione o della integrazione successiva si è comunque perfezionato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione”, dovendo assicurarsi “ … la tutela della par condicio tra i partecipanti alla procedura di gara” che non sarebbe garantita ove, nel caso specifico, si consentisse all’operatore economico la presentazione della garanzia provvisoria in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. 17 settembre 2021, n. 6324 e Cons. St., sez. V, sent. 23 marzo 2021, n. 2483, ivi espressamente richiamata).”