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Non sussiste ipotesi di violazione definitivamente accertata nei confronti del concorrente che abbia regolarizzato la sua situazione a posteriori in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato o in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti, o mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale

L’evidenziazione in bilancio di debiti tributari non equivale all’esistenza di debiti tributari “definitivamente accertati” secondo quanto previsto dall’articolo 38 d.lgs. n. 163/2006.

A ciò va aggiunto che la ditta in questione ha documentato di aver ricevuto una cartella esattoriale relativa ai debiti in questione in epoca successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in contestazione, di aver concordato con il concessionario della riscossione una rateazione del debito e di essere al corrente con il pagamento della relative rate. Di conseguenza, non può ritenersi che a carico della ditta esistessero violazioni in materia di imposte e tasse definitivamente accertate tanto più che, come è noto, non può parlarsi di violazione definitivamente accertata nei confronti del concorrente che abbia regolarizzato la sua situazione a posteriori in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato o in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti o mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale (Corte giustizia CE, sez. I, 9 febbraio 2006 , n. 226).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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