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Relativamente al procedimento del soccorso istruttorio “a pagamento”, la mancata produzione del Pass Oe configura la carenza di un elemento “non essenziale”, quindi non soggetta ad alcuna sanzione

“In linea generale, si rammenta che il PASSOE si sostanzia in una liberatoria ai fini della privacy, che permette alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di utilizzare il sistema per accedere, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli enti certificanti, ai documenti posti a comprova delle dichiarazioni del concorrente. Tuttavia, nella gara sottoposta all’attenzione del Collegio, sono emersi dei malfunzionamenti del sistema e la conseguente impossibilità di ottenere il PASSOE. Al riguardo, si può ragionevolmente ritenere che si tratta di una carenza documentale “indispensabile” ai fini della verifica del requisito, ma non “essenziale” (quindi non soggetta ad alcuna sanzione).”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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