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( votes)Rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea circa la questione inerente la mancata indicazione dei “costi della manodopera”, con divieto di successiva sanatoria, anche qualora siffatta indicazione separata non sia espressamente richiesta dall’amministrazione nella documentazione di gara per la presentazione delle offerte e, comunque, gli operatori economici abbiano precisato, nelle offerte economiche formulate, “il rispetto dell’art. 95 c. 10” del d.lgs. n. 50 del 2016 (c.d. codice appalti)
“La questione interpretativa che si solleva dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha per oggetto la normativa nazionale sull’obbligo di indicazione separata, in sede di formulazione delle offerte economiche per partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica di affidamento di un appalto di servizi, dei “costi della manodopera”, con divieto di successiva sanatoria, anche qualora siffatta indicazione separata non sia espressamente richiesta dall’amministrazione nella documentazione di gara per la presentazione delle offerte e, comunque, gli operatori economici abbiano precisato, nelle offerte economiche formulate, “il rispetto dell’art. 95 c. 10” del d.lgs. n. 50 del 2016 (c.d. codice appalti)….In relazione a tutto quanto sopra esposto, il Collegio formula il seguente quesito interpretativo:
“Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui alla direttiva n. 2014/24/UE, ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la quale l’omessa separata indicazione dei costi della manodopera nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di servizi pubblici determina, in ogni caso, l’esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nella documentazione di gara e, ancora, a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti effettivamente i costi minimi della manodopera, in linea peraltro con una dichiarazione all’uopo resa dalla concorrente”.”