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Procedure negoziate senza bando e termini presentazione offerte

“ …. il d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti), diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, ometta di prescrivere per la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di cui all’art. 76 il rispetto di un termine minimo assoluto per la presentazione delle domande e delle offerte, in ragione della natura eccezionale di tale procedura – infatti ammissibile soltanto nelle ipotesi tassative ivi previste e di sovente utilizzabile in condizioni di unicità del fornitore o di urgenza nell’acquisizione della prestazione, tali da rendere impossibile l’utilizzo delle procedure ordinarie – trovando comunque applicazione il principio generale espresso al comma 1 del successivo art. 92, che (a similitudine di quanto già stabilito all’art. 79 del previgente d.lgs. n. 163/2006) impone alle stazioni appaltanti di fissare dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte che siano necessariamente “adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.”

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Redazione MediAppalti
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