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“l’allegazione del documento di identità alla dichiarazione attestante circostanze o fatti o stati determinati è elemento indispensabile perché venga ad esistenza l’autocertificazione stessa, come costruita dall’art. 47 DPR 445/2000. In assenza di tale allegazione, la dichiarazione resa, pur fisicamente presente in atti, è priva del valore legale tipico, ossia quello di autocertificazione, delineato dalla fattispecie normativa, traducendosi in inesistenza giuridica della autocertificazione stessa.” Situazione non regolarizzabile con il soccorso istruttorio.

“Secondo giurisprudenza costante, in sede di partecipazione a gara pubblica, la produzione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante deve essere considerata elemento costitutivo dell’autocertificazione e, trattandosi di requisito formale ad substantiam dell’autocertificazione stessa, la sua mancanza non è regolarizzabile, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, poiché l’allegazione di copia del documento d’identità costituisce adempimento di valore essenziale, volto a garantire l’esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 26 gennaio 2017, n. 85; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 gennaio 2015, n. 62; Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1739; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 15 luglio 2014, n. 347; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 1008).

Osserva il Collegio che ciò che, nel caso di specie, è stato sanzionato con l’esclusione della concorrente dalla gara, non è dunque la mancanza tout court della copia del documento di identità (in ipotesi reperibile altrove o integrabile con il soccorso istruttorio), bensì la mancanza della “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000” di cui al punto 2 dell’art. 6, ossia di un elemento essenziale dell’offerta tecnica.

Si tratta di una carenza sostanziale e non già di una incompletezza formale, come sostiene la ricorrente; carenza che, per espressa disposizione di legge (art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016), non può essere sanata con il soccorso istruttorio (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 145) né con “l’utilizzo” del documento depositato nella busta contenente la documentazione amministrativa, come anche opinato dalla ricorrente.

Operazione di “soccorso” quest’ultima che, forse, sebbene forzando il dato normativo, si sarebbe potuta ipotizzare qualora la concorrente avesse almeno inserito, in calce alla dichiarazione de qua, un rinvio espresso al documento depositato nella busta “A”.

Nel caso di specie, tuttavia, anche detto rinvio è mancato sicchè alla Commissione non restava altra scelta che considerare giuridicamente inesistente la dichiarazione di cui all’art. 6, punto 2 del Disciplinare.

A questa constatazione non poteva non seguire l’esclusione dalla gara, non essendo necessario che la sanzione fosse prevista espressamente dalla disciplina di gara.

Né appare eccessiva o spropositata la richiesta, contenuta nel Disciplinare di gara, di attestare con autocertificazione i fatti da indicare nella dichiarazione in discorso, atteso che non si trattava, come opinato dalla ricorrente, di una mera dichiarazione di volontà negoziale non riconducibile alla fattispecie legale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (v. sul punto: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 4 settembre 2017, n. 9536), bensì di una parte essenziale dell’offerta tecnica, suscettibile di valutazione e di attribuzione di punteggio, da attestare con rigorosa assunzione di paternità e di responsabilità penale da parte del dichiarante, esattamente nelle forme prescritte dalla legge.”

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