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Obbligo di firma digitale “CADES” o “PADES” e possibilità di verifica in un momento successivo a quello dell’attività di controllo della documentazione durante il seggio di gara

“…il disciplinare di gara non imponeva l’obbligo di presentare files contenenti la documentazione di gara entro determinati limiti dimensionali, ma stabiliva che essi dovevano necessariamente essere di formato “CADES” o “PADES”. Inoltre, non era consentito firmare digitalmente una cartella compressa contenente uno o più documenti privi di firma digitale (cfr. il punto “B” del disciplinare).

Ora, dalla documentazione prodotta da OMISSIS si evince che i files allegati all’offerta tecnica di Cec erano stati inseriti in una cartella compressa ma erano tutti muniti di firma digitale, in modalità “CADES”. Il seggio di gara ha verbalizzato l’avvenuto controllo di quelle firme che la Piattaforma non era in grado di controllare automaticamente, a causa dell’eccessiva dimensione del files, e il positivo esito dei controlli è stato riportato nel verbale del 21 febbraio 2018, ove si afferma che “tutti i concorrenti hanno regolarmente inserito all’interno del plico digitale tutti i documenti richiesti dalla lex specialis”.

A fronte dell’assenza di indicazioni specifiche della lex specialis circa le modalità di verifica dei files di grandi dimensioni e della esistenza di un verbale che dà conto della regolare presentazione, anche da parte del Consorzio, della documentazione richiesta, deve ritenersi dimostrata la presenza di una firma digitale valida a tutta la documentazione di gara della ricorrente principale.

Quanto alla mancata allegazione dei report riguardanti il positivo esito delle verifiche effettuate dal seggio di gara sulla cartella compressa, occorre precisare che OMISSIS non era tenuta ad archiviare tale documentazione. Comunque, l’Azienda ha potuto dimostrare, attraverso il deposito di taluni screenshots, che gli allegati in questione risultano regolarmente sottoscritti (cfr. l’allegato n. 4 alla documentazione versata in giudizio dall’OMISSIS il 18 aprile 2019). Non rileva, in proposito, che il positivo riscontro della verifica della firma attestato dagli screenshots si riferisca a un momento successivo a quello in cui il seggio di gara ha controllato la documentazione (e, precisamente, al 10 aprile 2019), in quanto i files contenenti i documenti presentati da Cec, una volta caricati sul portale di gara, non potevano essere successivamente modificati.

In definitiva, risulta accertato che Cec ha regolarmente sottoscritto, in conformità alle indicazioni della lex specialis, la propria offerta tecnica e i relativi allegati…”

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