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( votes)“… l’informazione relativa all’esistenza del procedimento penale ad esito del quale è stato rinviato a giudizio il legale rappresentante della società controinteressata avrebbe dovuto in ogni caso imporre alla stazione appaltante un approfondimento istruttorio, volto a verificare l’eventuale sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016”
“…sotto questo diverso profilo, sussiste il vizio rilevato dalla ricorrente, da intendersi come difetto di istruttoria su circostanze conoscibili anche solo sulla base della dichiarazione effettuata dalla concorrente, poiché il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni addotte su questione analoga dal Tar Piemonte (sent. n. 119 del 2018) e dal Consiglio di Stato (sent. n. 5142 del 2018), secondo cui le vicende di rilievo pubblicistico coinvolgenti la controinteressata costituita, per la loro rilevanza penale e contrattuale nello stesso ambito di attività oggetto di futuro affidamento (in particolare, il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Latina per i reati di cui agli artt. 353 e 640 c.p. di -OMISSIS-e -OMISSIS-) avrebbero senza dubbio meritato di essere approfondite dalla stazione appaltante, per “un più sicuro giudizio sulla integrità e affidabilità del raggruppamento”;…In definitiva, pertanto, il provvedimento di ammissione impugnato deve essere annullato in parte qua, e nei limiti della censura accolta, con conseguente obbligo dell’Agenzia convenuta, in relazione alla discrezionalità riservatale dal codice dei contratti pubblici, di rivalutare l’impatto delle circostanze emerse, unitamente agli elementi ricavabili dalle sentenze penali definitive subite e dichiarate, sulla integrità e/o affidabilità dell’impresa -OMISSIS-. (e, conseguentemente, del raggruppamento di cui tale società è mandataria), ex art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016.”