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( votes)Deve ritenersi illegittima l’esclusione in caso di mancata apposizione della firma sui lembi di chiusura della busta risultante sostanzialmente integra
“… parte ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla selezione ad evidenza pubblica in epigrafe, motivata dalla Commissione di gara – nella seduta del 28.12.2015 – sul rilievo della mancata controfirma sui lembi di chiusura del plico contenente l’offerta, in contrasto con punto X.1 della sezione X del relativo bando, laddove i lembi di chiusura erano chiusi con bande di nastro adesivo di colore bianco opaco…va confermata la conclusione raggiunta in sede di esame della domanda cautelare, nel senso dell’illegittimità dell’esclusione della ricorrente dalla gara ad evidenza pubblica in oggetto, conformemente agli esiti cui è pervenuta, di recente, la giurisprudenza amministrativa. … Possono citarsi, all’uopo, le massime seguenti: “L’apposizione della controfirma sui lembi sigillati della busta che la contiene mira a garantire il principio della segretezza dell’offerta e dell’integrità del plico. La norma di cui all’art. 46 comma 1 bis, d. lg. n. 163 del 2006 stabilisce che le irregolarità relative alla chiusura dei plichi, diverse dalla non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione, sono causa di esclusione solo se sono tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte (nel caso di specie, non risulta che tale valutazione in concreto sia stata fatta ma anzi risulta che la busta sia sostanzialmente integra e che la mancanza delle firme sui due lembi è supplita dall’apposizione della ceralacca sui medesimi)” (T. A. R. Milano (Lombardia), Sez. III, 2/04/2015, n. 880);”