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E’ illegittima la clausola del bando di gara indetta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica che richieda alle imprese partecipanti, come requisito di ammissione, la disponibilità di un centro di cottura ubicato nel territorio comunale, in quanto sproporzionata e distorsiva del principio di concorrenza tra imprese

“… il possesso di un centro cottura regolarmente autorizzato non era posto quale requisito di partecipazione alla gara, bensì come requisito di esecuzione del contratto. Prova ne sia che la lex specialis, quando richiama detto requisito, si riferisce sempre all’aggiudicazione della gara o alla stipula del contratto e non alla “mera” partecipazione alla procedura di gara (l’art. 4 lett. e, del disciplinare di gare prevede che il concorrente deve dichiarare “di disporre in caso di aggiudicazione, di idonea struttura da adibire a centro di cottura”; l’art. 11 del capitolato speciale di appalto, nel chiarire le caratteristiche e gli obblighi inerenti il centro di produzione pasti, fa riferimento alla ditta aggiudicataria; il comma 19 lett. g, dell’art. 11 del capitolato speciale di appalto prevede una dichiarazione di disponibilità “entro la data di stipula del contratto, di un proprio centro di cottura”).

Ciò è, peraltro, pienamente in linea con gli orientamenti giurisprudenziali che, per gare analoghe a quelle in questione, indicano la necessità che il possesso di un centro cottura sia un requisito di esecuzione del contratto in conformità del principio di massima tutela della concorrenza tra imprese anche in considerazione del diritto dell’Unione Europea e che in tal senso siano interpretate anche le previsioni della lex specialis delle procedure di appalto (Cons. Giust. Amm. Sic., 15-06-2017, n. 294). Risulterebbe illegittima, infatti, una clausola del bando di gara indetta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica che richieda alle imprese partecipanti, come requisito di ammissione, la disponibilità di un centro di cottura ubicato nel territorio comunale, in quanto sproporzionata e distorsiva del principio di concorrenza tra imprese (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 03-11-2009, n. 2602)

In caso di appalto del servizio di refezione scolastica, infatti, il richiedere tout court l’effettiva disponibilità di un centro di cottura nel territorio comunale sin dalla data di presentazione della domanda, senza consentire all’impresa di organizzarsi all’esito della vittoriosa partecipazione, equivale a riservare la gara stessa alle sole imprese che già operano nel territorio, in palese violazione delle disposizioni comunitarie (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 01-03-2016, n. 116; T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 22-07-2011, n. 476)…”

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