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Ai fini del decorso del termine d’impugnazione la piena conoscenza dell’atto amministrativo e della sua lesività non può essere affermata in via meramente presuntiva, ma deve formare oggetto di prova rigorosa da parte di chi eccepisce la tardività del gravame

“… deve invero evidenziarsi come ai fini del decorso del termine per impugnare non possa farsi riferimento alla mera conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione quale risultante dalle memorie di altro giudizio pendente fra la parti, dovendo detta conoscenza imputarsi al legale della parte e non alla parte medesima, rispetto alla quale non può che farsi riferimento alla formale comunicazione ad opera della stazione appaltante ex art. 79 comma 5 c.p.a. (cfr ex multis T.A.R. Lecce, sez. III, 22/08/2016, n. 1355 secondo cui “Ai fini del decorso del termine d’impugnazione la piena conoscenza dell’atto amministrativo e della sua lesività non può essere affermata in via meramente presuntiva, ma deve formare oggetto di prova rigorosa da parte di chi eccepisce la tardività del gravame, e deve anche trattarsi di conoscenza personale, con la conseguenza che una presunzione di conoscenza non può farsi legittimamente discendere dalla comprovata conoscenza dell’avvocato difensore, trattandosi di atto depositato in giudizio”)…”

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