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( votes)Sui rigidi presupposti necessari per l’utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016
“…le ipotesi contemplate dall’art. 63 del D. Lgs. n. 50 del 2016, concernenti il ricorso al sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando, rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati col massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva;
Ritenuto che nella fattispecie in esame non risulta sussistente, in particolare, il presupposto dell’estrema urgenza di cui al comma 2, lettera c), in quanto le ragioni richiamate dall’amministrazione aggiudicatrice non appaiono derivanti da eventi imprevedibili, essendo piuttosto imputabili alle errate scelte dell’ASL – già censurate da questa Sezione con la sentenza n. 3452/2018 e ad una carenza di organizzazione e di programmazione, e si palesano comunque compatibili con l’indizione di una gara pubblica improntata al principio di tutela della concorrenza;…”