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( votes)E’ illegittimo il provvedimento di esclusione adottato nei confronti del concorrente sprovvisto dei requisiti di partecipazioni risultati sproporzionati in relazione al servizio da espletare
La società ricorrente veniva esclusa dalla procedura “per insufficienza dei requisiti di capacità economico-finanziaria” prescritti a pena di esclusione dal Disciplinare di Gara.
E’ principio consolidato in giurisprudenza che la disciplina di gara ben può richiedere ai concorrenti requisiti di partecipazione e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza con riguardo alle specifiche esigenze imposte dall’oggetto dell’appalto, in modo da non limitare indebitamente l’accesso alla procedura delle imprese interessate (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2010 n. 426; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2304; TAR Lazio Roma, Sez. II, 9 dicembre 2008 n. 11147); ebbene, tali connotati di proporzionalità e ragionevolezza non si rinvengono nella clausola del disciplinare quivi contestata.
Infatti, precisa il Collegio, quando uno specifico requisito è richiesto con riferimento ad un periodo limitato di tempo, inferiore alla durata dell’appalto (come è avvenuto nel caso di specie), tale requisito deve essere proporzionato all’importo dell’appalto come riparametrato in relazione al periodo di tempo più breve, al fine di impedire che possano irragionevolmente essere escluse dalla competizione imprese capaci di produrre potenzialmente fatturati in linea con le esigenze del servizio messo a gara.