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Capacità economico-finanziaria e presentazione di documentazione alternativa

“… va anche osservato che l’art. 41, n. 3, d.lgs. n. 163/2006 consente al concorrente che non sia in grado di presentare le referenze richieste, di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Tale disposizione intende consentire a chi vanti il possesso dei requisiti di partecipazione, ma non sia in grado di attestarne il possesso attraverso la produzione dei documenti richiesti dalla lex specialis, di produrre una documentazione alternativa, laddove sussistano giustificati motivi. Anche per tale versante, dunque, va ravvisato, nel caso di specie, uno specifico obbligo di motivazione in capo alla stazione appaltante; obbligo che risulta pianamente obliterato.”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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