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( votes)Centrale di committenza quale unico soggetto responsabile della gestione della procedura
Per i c.d. “piccoli Comuni”, secondo i riferiti indici normativi, è obbligata la gestione associata delle gare ad evidenza pubblica mediante la “centrale di committenza unica” che è, a termini dell’art. 3, cc. 25 e 34, D.Lgs. 163/2006 “amministrazione aggiudicatrice” che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, in aderenza alla Direttiva 18/2004 UE, e, in quanto tale, necessaria destinataria della notifica del ricorso avverso gli atti da essa emessi, in quanto soggetto responsabile della gara (cfr. Cons. di Stato, n.3639/2013 e 3402/2012, TAR Lazio – Roma, nn. 6575/012 e 2705/2013);
Ritenuto, in proposito, e conformemente alla citata giurisprudenza, che i Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la centrale unica di committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati al Comuni, l’imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla centrale di committenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all’indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa (cfr. Cons. di Stato. n.3402/2012).