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( votes)La giurisprudenza ritiene che non costituisca violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione il cumulo nella stessa persona delle funzioni di presidente della Commissione valutatrice e di responsabile del procedimento.
La regola, così come chiaramente prevista dal comma 3 dell’art. 84 del codice è che la commissione giudicatrice sia presieduta dal un dirigente della stazione appaltante e in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali sempre nominato dall’organo competente.