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La giurisprudenza ritiene che non costituisca violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione il cumulo nella stessa persona delle funzioni di presidente della Commissione valutatrice e di responsabile del procedimento.

La regola, così come chiaramente prevista dal comma 3 dell’art. 84 del codice è che la commissione giudicatrice sia presieduta dal un dirigente della stazione appaltante e in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali sempre nominato dall’organo competente.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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