Questo articolo è valutato
( votes)La necessità ora più che mai pressante, di acquisire dimestichezza con l’informatizzazione operativa delle procedure, rappresenta il giusto modus operandi per leggere il nuovo Codice degli appalti – orientato ad una “visione telematica” della gestione delle procedure – a partire dalla scelta degli strumenti telematici, fino ad arrivare alla comunicazione finale dei dati contrattuali.
Tracciando a grandi linee il percorso di fronte al quale l’Amministrazione si ritrova, si procede partendo proprio dagli obblighi “tabellati” agli articoli 36 e 37 del d.lgs. 50/2016 circa l’impiego di strumenti telematici di acquisto e di negoziazione, che già in partenza impone scelte tecniche alle Amministrazioni. In parallelo, gli obblighi pubblicitari informativi della procedura, sia preliminari che in corso di gara, nonché finali all’esito dell’aggiudicazione.
Interessante in quest’ottica le pronunce Giurisprudenziali che a buon diritto tentano di dissipare dubbi ed incertezze sui singoli tratti dell’iter procedurale che legittimamente sorgono nella mente degli operatori del settore, inevitabilmente legati alle scansioni operative della “gara vecchio stile”.
In quest’ottica, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4050/2016 del 03 ottobre u.s. ha precisato alcuni aspetti interessanti relativi proprio allo strumento telematico di negoziazione gara telematica. La sentenza ha precisato che: ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d’appalto è l’utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l’iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull’invio cartaceo della documentazione e delle offerte.
Le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte: la firma digitale garantisce infatti la certezza del firmatario dell’offerta e la marcatura temporale ne garantisce la data certa di firma e l’univocità della stessa.
Attraverso l’apposizione della firma e marcatura temporale, da effettuare inderogabilmente prima del termine perentorio fissato per la partecipazione, e la trasmissione delle offerte esclusivamente durante la successiva fase di finestra temporale, si garantisce la corretta partecipazione e inviolabilità delle offerte.
I sistemi provvedono, infatti, alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura: l’affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa.
Nella gara telematica la conservazione dell’offerta è affidata allo stesso concorrente, garantendo che questa non venga, nelle more, modificata proprio attraverso l’imposizione dell’obbligo di firma e marcatura nel termine fissato per la presentazione delle offerte. Firma e marcatura corrispondono alla “chiusura della busta”.
Il Timing di gara indica all’impresa non solo il termine ultimo perentorio di “chiusura della busta”, ma anche il periodo e relativo termine ultimo di upload (trasferimento dei dati sul server dell’Azienda appaltante).
Alla chiusura del periodo di upload, le offerte in busta chiusa sono disponibili nel sistema; al momento dell’apertura delle offerte il sistema redige in automatico la graduatoria, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione, graduatoria che viene pubblicata con l’indicazione delle offerte pervenute, del punteggio tecnico ed economico complessivo attribuito e del miglior prezzo.
Inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura.
Così richiamati i tratti salienti della gara telematica, è palese che lo stesso termine di presentazione dei dati significativi dell’offerta economica si applica necessariamente al dettaglio dell’offerta economica, che sono elementi complementari, come avverrebbe d’altra parte nella presentazione di offerta in forma cartacea.
I files delle offerte telematiche, in altri termini, vengono consegnati al gestore da parte di ciascun singolo concorrente nella fase dell’upload ed il sistema, nell’occasione, verifica la marcatura, così da aver contezza del rispetto del termine di decadenza imposto per la presentazione e in cui la marcatura doveva essere apposta.