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L’art. 101 del D.lgs. 36/2023, disciplina entrambi gli istituti stabilendo che il soccorso istruttorio è volto ad integrare ogni elemento mancante, sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, ad esclusione di omissioni e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. Il soccorso procedimentale invece viene impiegato per richiedere chiarimenti sugli elementi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica che generino incomprensioni; la giurisprudenza si è pronunciata spesso sulla questione “…chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente, superando le eventuali ambiguità dell’offerta, fermo il divieto di integrazione dell’offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunta” (Cons. St., n. 290/2023 cit.); e ancora: “per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità(TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 22.5.2023, n. 318).

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Redazione MediAppalti
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