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1. L’obbligo di indicare nell’offerta gli oneri aziendali: la prima pronuncia dell’Adunanza Plenaria

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è recentemente espressa sull’obbligo d’indicazione degli oneri per la sicurezza aziendali, affermando la necessità che i concorrenti indichino sempre, già nell’offerta economica, i propri costi interni per la sicurezza del lavoro. La Plenaria afferma che tale obbligo dichiarativo sussiste anche se esso non sia stato espressamente previsto nella lex specialis di gara: conseguentemente, la mancata indicazione nell’offerta economica dei costi aziendali per la sicurezza non è sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta inizialmente priva di un elemento essenziale ed indispensabile[1].

L’indicazione degli oneri aziendali costituisce un elemento essenziale dell’offerta

Ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis del codice dei contratti pubblici, l’omessa specificazione dei costi di sicurezza aziendali configura quindi un’ipotesi di “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice”, idoneo a determinare “incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta” per difetto di un suo elemento essenziale e comporta, ancorché non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta priva di tale voce: si tratta – prosegue l’Adunanza Plenaria – dell’inosservanza di un precetto a carattere imperativo, che impone ai partecipanti alla gara un adempimento non sanabile con il potere/dovere di soccorso istruttorio previsto al comma 1 dell’articolo 46, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un elemento essenziale[2].

È tuttavia importante sottolineare che la pronuncia della Plenaria n. 3 del 2015 si riferisce ad una gara bandita nell’anno 2013[3], quando ancora il legislatore non aveva adottato le norme sul nuovo soccorso istruttorio introdotto nel codice dei contratti pubblici nel giugno del 2014[4]: ne consegue che, quando la predetta sentenza della Plenaria parla di “soccorso istruttorio”, lo fa con riferimento, ratione temporis, all’istituto disciplinato dal primo comma dell’articolo 46 del codice, consistente nel potere-dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli – ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione – nonché di chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi e fornire interpretazioni di clausole ambigue, nel rispetto della par condicio dei concorrenti[5].

Il “vecchio” soccorso istruttorio non consentiva la produzione tardiva di documenti o di dichiarazioni mancanti

Si tratta, in sintesi, della precedente configurazione del soccorso istruttorio che, prima dell’introduzione all’articolo 46 del nuovo comma 1-ter, non consentiva la produzione tardiva di documenti o di dichiarazioni mancanti o la sanatoria della forma omessa, quando tali adempimenti erano stati previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal relativo regolamento di esecuzione e dalle leggi statali[6]. Per converso, a seguito dell’introduzione del “nuovo” soccorso istruttorio – ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 46, in combinato disposto con il comma 2-bis dell’articolo 38 del codice dei contratti – è oggi consentita la sanatoria ex post in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con il correlativo pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita, in concreto, da ciascun bando di gara.

Il “nuovo” soccorso istruttorio consente la produzione tardiva di documenti o di dichiarazioni mancanti ma comporta il pagamento di una sanzione

Non pare inutile sottolineare, a tale proposito, che le nuove norme possono trovare applicazione soltanto per le procedure di gara indette dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, ovverosia per le procedure bandite a partire dal 25 giugno 2014: la giurisprudenza ha sottolineato che l’applicazione del comma 2-bis dell’articolo 38 assume valenza innovativa e non meramente ricognitiva di un preesistente principio di diritto e non può pertanto trovare applicazione in relazione a procedure competitive avviate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014[7]. In applicazione del principio per cui tempus regit actum, le gare di appalto vanno infatti espletate sulla base della normativa e delle regole vigenti alla data di pubblicazione del bando, con la conseguenza che le norme sopravvenute – incluse le nuove norme sul soccorso istruttorio – non possono incidere su una procedura già in corso, né sulle singole fasi autonome di essa che si siano già concluse, le quali fasi restano interamente disciplinate dalla normativa vigente al momento del loro inizio[8].

2. Indicazione degli oneri aziendali: la nuova remissione alla Plenaria per le gare indette in presenza di contrasti giurisprudenziali

In tale contesto, è stato altresì chiesto all’Adunanza Plenaria di chiarire – sempre in relazione all’obbligo di indicazione nell’offerta dei costi per gli oneri di sicurezza aziendale – se sia possibile, per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente alla prima decisione della Plenaria, rimediare all’eventuale omissione attraverso il rimedio del soccorso istruttorio, ovverosia invitando il concorrente interessato ad integrare oppure a precisare la dichiarazione carente[9].

Accade spesso, infatti, che i Giudici Amministrativi si trovino a dover decidere di ricorsi nei quali la formulazione dell’offerta risale ad un’epoca in cui il principio dell’obbligatorietà dell’indicazione degli oneri aziendali non era affatto pacifico. Nella stessa pronuncia della Plenaria n. 3 del 2015 è stato sottolineato che negli anni più recenti, l’orientamento della giurisprudenza, era stato di segno opposto, ovverosia nel senso che per gli appalti di lavori non fosse necessario indicare già in sede di offerta gli oneri per la sicurezza aziendale. In tale contesto, con una nuova ordinanza di remissione sono stati chiesti all’Adunanza Plenaria ulteriori chiarimenti in ordine al “regime” al quale assoggettare, per quanto concerne l’esperibilità del soccorso istruttorio, le vicende antecedenti alla pronuncia resa dalla stessa Plenaria nel marzo del 2015[10].

3. Le indicazioni dell’ANAC sugli oneri aziendali

Come noto, nell’ottobre del 2014 l’ANAC ha pubblicato il bando-tipo n. 2 con il quale, ai sensi dell’articolo 64, comma 4-bis del codice dei contratti, sono state indicate le cause tassative di esclusione per le procedure aperte per gli appalti di lavori d’importo superiore ad € 150.000 euro da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso[11]; ai sensi del predetto comma 4-bis dell’articolo 64, le stazioni appaltanti dovranno pertanto sempre espressamente motivare, nella delibera a contrarre, le eventuali deroghe rispetto al predetto bando-tipo.

Come già sottolineato, dopo l’approvazione del bando-tipo n. 2 la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2015 ha ritenuto che l’obbligo di procedere alla preventiva indicazione – nell’offerta – dei costi di sicurezza aziendali, pur se non dettato expressis verbis dal legislatore, si ricavi in modo univoco da un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia.

L’ANAC ha integrato il bando-tipo sui lavori con l’obbligo, per le imprese, di indicare già nell’offerta gli oneri aziendali per la sicurezza

Conseguentemente, con Comunicato del 27 maggio 2015[12], l’ANAC ha chiarito che, al fine di garantire l’osservanza del principio di diritto espresso nella predetta pronuncia giurisprudenziale ed al fine di evitare di generare un errato affidamento dei concorrenti in ordine all’assenza dell’obbligo in questione, le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere nei bandi di gara l’obbligo, in capo agli  operatori economici, di indicare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali, con la conseguenza che, al punto 1 del paragrafo 17.1 del bando-tipo n. 2 si intende inserita anche la seguente frase:

«La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’articolo 87, comma 4 del codice dei contratti pubblici».

Oltre a ciò, nel medesimo Comunicato del 27 maggio 2015 l’ANAC dà atto che il bando-tipo n. 2 non conteneva nemmeno le clausole relative al procedimento per il soccorso istruttorio: ed infatti, nonostante sia stato approvato e pubblicato dopo l’entrata in vigore delle nuove norme di cui al decreto-legge n. 90 del 2014 s.m.i., il bando-tipo n. 2 non riportava, inspiegabilmente, alcuna specifica indicazione in merito. A tale proposito è stato pertanto chiarito che le stazioni appaltanti sono tenute a coordinare il bando-tipo n. 2 con la nuova disciplina del soccorso istruttorio e che le cause di esclusione dalla procedura di gara individuate nel predetto bando-tipo sono suscettibili di regolarizzazione nei modi e nei limiti chiariti dall’Autorità nella determinazione n. 1 del 2015, con la conseguente possibilità di procedere all’esclusione del concorrente solo dopo l’infruttuosa richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante.

Il nuovo soccorso istruttorio si applica anche alle cause di esclusione disciplinate dal bando-tipo n. 2

Per avere un esempio delle clausole da introdurre per l’esercizio del potere di soccorso istruttorio, ANAC sostiene che le stazioni appaltanti potranno prendere a riferimento le clausole contenute nel “Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture” posto in consultazione pubblica in data 18 maggio 2015.

ANAC aggiunge che, introducendo tali clausole, le stazioni appaltanti non dovranno motivare – nella determina a contrarre, ai sensi dell’articolo 64, comma 4-bis del codice dei contratti – le deroghe in tal modo apportate al bando-tipo n. 2.

4. Ma il nuovo soccorso istruttorio è applicabile anche alla mancata indicazione, nell’offerta, degli oneri aziendali per la sicurezza?

Ciò che tuttavia ANAC non ha affermato esplicitamente è l’applicabilità (o meno) del nuovo soccorso istruttorio anche alle offerte prive dell’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza: in altri termini, è come se l’Autorità di settore non avesse portato a compimento un implicito sillogismo derivante dalle due premesse contenute nel Comunicato con il quale è stato rettificato il bando-tipo sui lavori.

È vero che era stata la stessa ANAC a sottolineare, in applicazione del comma 1-ter dell’articolo 46 del codice, che le nuove norme sul soccorso istruttorio sono applicabili anche in relazione all’offerta, ma tale estensione era subordinata alla condizione che l’indicazione ex post degli elementi mancanti non incida sul contenuto dell’offerta ovvero sulla sua segretezza[13].

Nei fatti, pertanto, ad oggi non è stato ancora chiarito da parte dell’Authority di settore:

  • se il nuovo il nuovo soccorso istruttorio sia applicabile anche alla mancata indicazione degli oneri aziendali, oppure:
  • se il nuovo il nuovo soccorso istruttorio non sia applicabile anche alla mancata indicazione, nell’offerta, degli oneri aziendali a causa del “limite intrinseco dell’inalterabilità del contenuto dell’offerta (…), del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara[14].

La chiara scelta di una delle predette due opzioni ermeneutiche sarebbe stata, peraltro, particolarmente preziosa e importante al fine di fornire alle stazioni appaltanti una linea di condotta uniforme ed autorevole per i casi in cui vengano presentate in gara offerte prive dell’indicazione degli specifici oneri per la sicurezza sostenuti da ciascun concorrente.

5. La questione del subappalto necessario

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è stata recentemente chiamata ad esprimersi anche sul tema del c.d. “subappalto necessario”.

In via generale, sugli obblighi dichiarativi vigenti in materia di ricorso al subappalto, l’ANAC ricorda che l’articolo 118 del codice impone alcuni adempimenti e prevede, inter alia, l’indicazione all’atto della presentazione dell’offerta, da parte del concorrente, dei lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare. Tale adempimento – prosegue l’ANAC – costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante ma non ai fini della partecipazione alla gara: da ciò consegue che l’erroneità e/o la mancanza della dichiarazione non può essere, di per sé, assunta a fondamento di un provvedimento di esclusione, ma rappresenta solo un impedimento per l’impresa aggiudicataria a ricorrere al subappalto, con la conseguenza che la stessa aggiudicataria dovrà provvedere direttamente all’esecuzione della prestazione, ove in possesso dei requisiti prescritti[15].

La mancata dichiarazione di subappalto può comportare l’esclusione dalla gara in caso di “subappalto necessario”

La stessa Autorità Anticorruzione sottolinea, tuttavia, che la violazione dell’obbligo di indicare in sede di offerta la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare potrà costituire causa di esclusione qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti al momento di presentazione dell’offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione.

In particolare, nel caso in cui il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante dovrà disporre l’esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, il predetto concorrente, qualora aggiudicatario, non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle: l’ANAC ritiene quindi non sanabile con il nuovo soccorso istruttorio, in tale specifica ipotesi, la mancata indicazione nell’offerta della quota della prestazione che il candidato intenda subappaltare, a causa del già ricordato limite intrinseco di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara[16].

Per l’ANAC è sufficiente indicare le quote di attività da subappaltare

In omaggio al principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell’offerta, senza possibilità di acquisirli successivamente, l’Autorità Anticorruzione ritiene quindi essenziale – ed anche insanabile – l’indicazione nell’offerta della quota della prestazione che il candidato intenda subappaltare[17].

Nondimeno, a parere dell’ANAC l’articolo 118 del codice non comporta l’obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta ma impone il solo obbligo di indicare le quote di attività che il concorrente intende subappaltare, qualora non autonomamente in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile[18].

Per la prevalente giurisprudenza amministrativa in caso di subappalto necessario occorre indicare in offerta anche i nomi dei subappaltatori

Contrariamente a quanto rilevato dall’Autorità anticorruzione, la giurisprudenza amministrativa ritiene invece che – nelle ipotesi di subappalto necessario – sia anche indispensabile indicare nominativamente i subappaltatori già nell’offerta[19]. Più in particolare, è stato rilevato che, quando il ricorso al subappalto rappresenta per il concorrente non una mera facoltà ma la via obbligata per partecipare alla gara, la dichiarazione presentata in gara dovrà contenere anche l’indicazione del subappaltatore, unitamente alla dimostrazione del relativo possesso dei requisiti di qualificazione; al contrario, la dichiarazione potrà invece essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nei casi in cui il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto[20].

Sul subappalto necessario la giurisprudenza non è però completamente concorde

Nondimeno, nella giurisprudenza amministrativa è riemerso, anche in tempi recenti, l’orientamento opposto, secondo il quale dall’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 non emerge espressamente l’obbligo del concorrente, che dichiari di voler avvalersi del subappalto per alcune specifiche lavorazioni, di indicare il nominativo dell’impresa subappaltrice già in sede di presentazione dell’offerta. Secondo tale ricostruzione, l’affidamento in subappalto è infatti sottoposto esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare;

b) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38;

d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappaltato, alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia[21].

Il codice dei contratti non impone l’obbligo di indicare nell’offerta il nome del subappaltatore

Come già accennato, anche l’ANAC ha costantemente sostenuto che la normativa vigente – a differenza di quanto espressamente previsto dall’articolo 49 del codice per l’impresa ausiliaria – non impone ai concorrenti l’obbligo d’indicare i nominativi dei subappaltatori già in sede di offerta ma impone il solo onere di dichiarare preventivamente le lavorazioni che i concorrenti intendano subappaltare, qualora privi della necessaria qualificazione, fermo restando, in tal caso, che la mancanza della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria dovrà essere compensata da un corrispondente incremento della qualificazione nella categoria prevalente, e ciò a tutela della stazione appaltante circa la sussistenza della complessiva capacità economica e finanziaria in capo all’appaltatore[22].

In presenza di tali oscillazioni interpretative – che solo di recente sembrano essere in via di risoluzione, con la prevalenza dell’opzione più rigorosa che richiede l’indicazione del nominativo e dei requisiti del subappaltatore già nell’offerta – la quarta Sezione del Consiglio di Stato ha sostenuto che, in un caso specifico dedotto alla sua cognizione, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il ricorso al “vecchio” soccorso istruttorio, consentendo al concorrente di integrare la dichiarazione carente: ed infatti, in tal caso il soccorso istruttorio sarebbe stato necessario e doveroso anche in applicazione del principio di diritto europeo che preclude l’esclusione del concorrente a causa della violazione di una regola non connotata da chiarezza, precisione e univocità al momento in cui sono stati posti in essere i relativi adempimenti[23].

Il diritto europeo vieta l’esclusione dei concorrenti in caso di violazione di una regola non chiara né univoca

Nondimeno, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso la questione alla decisione dell’Adunanza Plenaria, alla quale è stato chiesto di decidere:

1) se sia o meno obbligatoria, ai sensi dell’articolo 118 del codice dei contratti pubblici e delle norme ad esso complementari, l’indicazione già in sede di presentazione dell’offerta del nominativo del subappaltatore, nei casi in cui il concorrente sia privo dei necessari requisiti di qualificazione per alcune categorie scorporabili ed abbia espresso l’intento di subappaltare tali prestazioni;

2) se, ammessa la risposta affermativa al predetto quesito – per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita prima del pronunciamento che l’Adunanza Plenaria renderà sul punto – sia possibile rimediare all’eventuale omissione attraverso il soccorso istruttorio, invitando il concorrente interessato ad integrare la dichiarazione priva del nominativo del subappaltatore[24].

Da ultimo, anche la quinta Sezione del Consiglio di Stato ha chiesto all’Adunanza Plenaria di chiarire se l’articolo 118 del codice vada interpretato nel senso che l’indicazione del subappaltatore, unitamente alla dimostrazione del possesso dei relativi requisiti di qualificazione, sia necessaria ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda indispensabile a causa del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara[25].

La totale copertura della categoria prevalente potrebbe consentire la partecipazione alla gara anche in carenza dei requisiti nelle categorie scorporabili

La quinta Sezione aggiunge tuttavia al dibattito un’ulteriore chiave interpretativa, secondo la quale l’esistenza della totale copertura della categoria prevalente potrebbe legittimare la partecipazione alla gara anche in carenza dei requisiti nelle categorie scorporabili, purché si tratti di una partecipazione accompagnata dalla dichiarazione di voler subappaltare – in corso di esecuzione – le predette scorporabili[26]. Secondo tale ricostruzione, la qualificazione mancante potrebbe essere posseduta in relazione alla categoria prevalente, poiché ciò sarebbe di per sé sufficiente ed idoneo a tutelare la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico–finanziaria da parte dell’impresa aggiudicataria[27]; al contrario, l’identificazione del subappaltatore e la verifica del relativo possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal bando di gara atterrebbe esclusivamente al successivo momento dell’esecuzione del contratto d’appalto[28].


[1]  Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 marzo 2015, n. 3, relativa agli obblighi dichiarativi nelle procedure per l’affidamento di lavori.

[2] Così ancora Cons. Stato, A.P. n. 3 del 2015 cit. che richiama, sul punto, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9.

[3] La vicenda trae origine da un ricorso deciso da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 8 aprile 2014, n. 2010 e poi da Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza 16 gennaio 2015, n. 88 che ha disposto il deferimento all’Adunanza Plenaria della questione se l’articolo 87, comma 4 del codice dei contratti pubblici – che prevede l’obbligo di indicare, a pena di esclusione, gli oneri relativi alla sicurezza aziendale in maniera analitica sin dal momento della presentazione delle offerte – si applichi anche ai contratti relativi ai lavori pubblici, nonostante il fatto che tale obbligo sia stato formalmente previsto dal legislatore solo per gli appalti di servizi e forniture.

[4] Articolo 39 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 s.m.i.

[5] Così Cons. Stato, A.P. n. 9 del 2014 cit.

[6] Così ancora Cons. Stato, A.P. n. 9 del 2014 cit.

[7] Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 462.

[8] Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 7 maggio 2015, n. 1121.

[9] Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza 3 giugno 2015, n. 2707.

[10] Cons. Stato n. 2707 del 2015 cit.

[11] Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2014.

[12] Il Comunicato è stato in realtà depositato presso la Segreteria del Consiglio dell’Autorità soltanto il 19 giugno 2015.

[13] ANAC, determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015.

[14] ANAC, det. n. 1 del 2015 cit.

[15] ANAC, det. n. 1 del 2015 cit.

[16] ANAC, det. n. 1 del 2015 cit.

[17] ANAC, det. n. 1 del 2015 cit.

[18] ANAC, det. n. 1 del 2015 cit.

[19] Secondo il Consiglio di Stato, Sezione IV, ordinanza n. 2707 del 3 giugno 2015, si tratterebbe di un indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente, emerso in tutte le Sezioni del Supremo Consesso.

[20] Cons. Stato n. 2707 del 2015 cit.

[21] Così Consiglio di Stato, Sez. V, 7 luglio 2014, n. 3449. Cfr., in termini, anche Tar Puglia, Sez. II, 27 marzo 2014, n. 393 e Consiglio di Stato, Sez. V, 19 giugno 2012, n. 3653, entrambe richiamate da Cons. Stato n. 2707 del 2015 cit.

[22] Cons. Stato n. 2707 del 2015 cit. richiama, a tale proposito, quanto rilevato dall’ANAC con parere 30 gennaio 2014, n. 11 nonché con determinazione 10 ottobre 2012, n. 4 e, da ultimo, con determinazione n. 1 del 2015 cit.

[23] Cons. Stato n. 2707 del 2015 cit.

[24] Cons. Stato n. 2707 del 2015 cit.

[25] Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza 17 giugno 2015, n. 3069 che, a conforto dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene necessaria l’indicazione del nominativo del subappaltatore – in caso di subappalto necessario – richiama Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508 nonché Consiglio di Stato, Sez. V, 20 giugno 2011, n. 3698. La medesima ordinanza n. 3069 del 2015 cit. richiama invece – a sostegno dell’opinione che rifiuta la possibilità che il bando di gara debba ritenersi eterointegrato dall’obbligo di indicare il subappaltatore – la pronuncia resa da Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 139.

[26] Cons. Stato n. 3069 del 2015 cit. richiama Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2014, n. 5760 nonché Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2013, n. 3963.

[27] Cons. Stato n. 3069 del 2015 cit. richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 19 giugno 2012, n. 3563 nonché Consiglio di Stato, Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1726.

[28] In termini Cons. Stato n. 3563 del 2012 cit.

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Ilenia Filippetti
Avv. Ilenia Filippetti
Avvocato, Responsabile della Sezione Monitoraggio appalti di servizi e forniture della Regione Umbria, Presidente dell’Associazione Forum Appalti
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