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La Cassazione penale sez. IV, dopo aver affermato nella sentenza n. 20576 del 24.05.2011 la responsabilità penale diretta del datore di lavoro, e dei dirigenti ad esso assimilati, sotto forma di “culpa in eligendo” per eventuali manchevolezze nel documento di valutazione dei rischi redatto da un RSPP, con sentenza n. 28779 del 19/07/2011 ha sancito e confermato la simultanea responsabilità penale del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del preposto aziendale.

La Suprema Corte ha, dunque, chiarito che la responsabilità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è imputabile a ciascuna delle tre figure su citate in funzione dei distinti ruoli ad esse attribuiti dalla legge.

Prendendo le mosse dalla figura del datore di lavoro, o del dirigente ad esso assimilato, sul quale incombe l’obbligo di valutare l’esistenza di rischi inerenti l’attività svolta dalla ditta appaltatrice, di farsi carico degli stessi predisponendo e adottando misure di protezione idonee a prevenire le situazioni rischiose e di vigilare sul rispetto dei presidi antinfortunistici per tutto il tempo in cui è prestata l’opera[1], i giudici hanno confermato e sancito la responsabilità colposa dello stesso per inosservanza degli obblighi di prevenzione e sicurezza di cui è titolare.

La responsabilità del datore di lavoro, nel caso di specie, si configurerebbe in quanto l’evento dannoso è attribuibile alla condotta omissiva dello stesso, il quale non avrebbe posto in essere le adeguate forme di controllo idonee a prevenire i rischi legati all’attività lavorativa.

Lo stesso art. 2087 del c.c., infatti, oltre alle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, prevede in capo al datore di lavoro l’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con la conseguenza che ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela sarà ritenuto personalmente responsabile dell’evento lesivo ai sensi del comma 2 dell’art. 40 del c.p., in forza del quale il non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

In altri termini, ad avviso della Corte, al datore di lavoro committente, titolare della posizione di sicurezza sui luoghi di lavoro, è ascrivibile la responsabilità dell’evento lesivo per non aver posto in essere la condotta volta a prevenire la situazione altamente rischiosa, adottando e al contempo predisponendo le idonee misure di sicurezza nonchè controllando e vigilando sulla loro corretta applicazione e sul processo stesso di lavorazione[2].

Nella medesima sentenza n. 28779 del 19/07/2011 la Corte ha al contempo affermato che la responsabilità del datore di lavoro non esclude la responsabilità, per il medesimo evento lesivo, del Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP).

Quest’ultimo, infatti, sia pure privo dei poteri decisonali e di spesa che competono esclusivamente al datore di lavoro, può essere ritenuto corresponsabile dell’evento lesivo, qualora quest’ultimo sia stato causato da una condotta colposa, penalmente sanzionabile, consistente nell’inosservanza dei compiti di prevenzione affidati dalla legge al RSPP.[3]

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il RSPP, nel caso di specie, non avendo segnalato al datore di lavoro la situazione rischiosa cui è oggettivamente ricollegabile l’evento dannoso, avrebbe posto in essere, sia pure nei limiti dei suoi compiti, una condotta omissiva colposa, causativa dell’evento lesivo, di cui è personalmente responsabile.

E’, infatti, compito del RSPP, quale figura “speciale” in materia di sicurezza, analizzare le problematiche e le criticità dell’attività svolta e informare il datore di lavoro della presenza di fattori di rschio affinchè questi possa attuare le misure di prevenzione adeguate a neutralizzare il pericolo.

Poichè, nella fattispecie in esame, il RSPP ha omesso di segnalare al datore di lavoro la situazione rischiosa, impedendo a quest’ultimo di adottare le misure preventive idonee a neutralizzarla, non può escludersi, ad avviso della Suprema Corte, la sua responsabilità per non aver adempiuto agli obblighi di prevenzione e sicurezza su di lui incombenti.

Infine, la Corte di Cassazione ha esaminato anche la posizione del preposto aziendale escludendo che quest’ultimo possa ritenersi responsabile esclusivo dell’evento lesivo esonerando da ogni responsabilità il datore di lavoro.

Secondo giurisprudenza consolidata il datore di lavoro, anche in presenza di una delega corretta ed efficace, non può ritenersi esonerato da responsabilità allorchè gli infortuni siano causati da errate scelte di carattere generale della politica aziendale che, in quanto di sua competenza, riguardano la sua sfera di responsabilità.

La delega di funzioni, infatti, è ormai pacifico, non comporta, di per sè, l’esonero di responsabilità del datore di lavoro, essendogli, per esplicita indicazione normativa, contenuta ora nell’art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, pur sempre imposto l’obbligo di vigilare costantemente sul delegato (o di predisporre ogni misura idonea affinchè il controllo possa essere svolto in concreto, eventualmente affidando il compito a soggetti particolarmente qualificati).

Concludendo, il datore di lavoro, in qualità di garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei lavoratori, non può ritenersi esentato da ogni responsabilità per il solo fatto di aver nominato un soggetto qualificato (es. preposto) se si accerta una difettosa od omessa vigilanza sulle funzioni espletate dagli atri soggetti del sistema di prevenzione aziendale o una scelta impropria del collaboratore.

La separazione dei ruoli e delle funzioni all’interno del sistema di prevenzione, dunque, non può portare ad escludere la simultanea responsabilità penale di  tutte e tre le figure della sicurezza. Nel caso di specie, infatti, la Corte di cassazione, ha ritenuto sussistente la responsabilità penale del datore di lavoro, del RSPP e del preposto, in quanto ognuno di loro, omettendo di adempiere agli incombenti obblighi di sicurezza dei lavori appaltati in funzione dei ruoli ad essi attribuiti dalla legge, ha contribuito con la propria condotta omissiva a causare l’evento lesivo.


[1] (v., per tutte: Cass. Pen. Sez. Un., n. 5 del 25/11/1998, dep. 11/03/1999 – RV  212577)

[2] (v. tra le tante, Cassazione Sezione IV, 8 luglio 2009, Fontanella)

[3] (sul punto v., di recente: Cass. pen., Sez. 4, n. 2814 del 21/12/2010, dep. 27/01/2011)

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Avv. Arcangela Lacerenza
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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