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( vote)Per definizione, nel “contratto a corpo” il prezzo è determinato sulla base di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’opera già definita e rappresentata negli elaborati progettuali, descritta quindi, in modo estremamente preciso in un progetto dettagliato, a differenza degli affidamenti a misura in cui il prezzo viene determinato nella sua entità solo al termine dei lavori, sommando le componenti dell’opera finita ed applicando loro il prezzo unitario prefissato. (Lodo arbitrale Napoli n. 905/2001).
Le caratteristiche del contratto a corpo, pertanto, fan sì che gravi sull’appaltatore l’onere di eseguire l’opera come descritta in contratto, senza possibilità di variazione del corrispettivo finale rispetto all’offerta effettuata, anche in caso di maggiore onerosità rispetto alle previsioni, da ciò, l’impossibilità di potersi configurare variazioni progettuali.
L’immodificabilita’ del prezzo “a corpo” non e’però assoluto ed inderogabile, trovando il suo limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche, al di fuori dei quali si configurerebbero solo tentativi di estendere l’alea del contrato per sopperire a gravi carenze del progetto esecutivo.