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( vote)La dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006, a seguito della modifica apportata dalla Legge n. 106/2011, deve essere resa altresì dai seguenti soggetti: – socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; in merito a questi ultimi soggetti, una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 513 del 28.01.2013) ha chiarito che La disposizione di cui al citato art. 38, introdotta con il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (ora L. n. 106/2011), invero, non va intesa nel senso che si riferisca al solo socio detentore di una partecipazione superiore alla metà del capitale sociale. Scopo della norma è infatti quello di assicurare la stazione appaltante che in capo a soggetti suscettibili, in ragione della loro quota sociale, di esercitare un determinante potere di direzione o comunque di influenza sulle scelte strategiche e sulla gestione di una società con scarso numero di soci, non pendano né i procedimenti, né vi siano state condanne ovvero non risultino le circostanze di cui alle lettere b), c) ed m-ter del citato art. 38, in quanto nella gestione della società ciascun socio paritario, per quanto non sia di maggioranza assoluta ha comunque il potere di impedire l’approvazione di scelte che non condivide, poiché l’altro socio non può imporle autonomamente, con l’effetto di condizionare in modo determinante la direzione della società sia in negativo, impedendo scelte non concordate, che in positivo permettendo soltanto quelle su cui consente”.
Alla luce di tale ultimo arresto giurisprudenziale, si ritiene di dover escludere quella ditta il cui socio (ancorché di maggioranza) non abbia reso la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006.