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Il d.lgs. 163/2006 all’art. 7 c.10 istituisce il casellario informatico, sezione articolata in altre tre sub sezioni dell’Osservatorio dei contratti pubblici, avente lo scopo di raccogliere i dati relativi agli operatori economici, affinché le amministrazioni aggiudicatrici possano avere nota di eventuali comportamenti non ortodossi adottati da operatori economici, durante le fasi di partecipazione o di esecuzione contrattuale. Pertanto quando una amministrazione aggiudicatrice registra un tale comportamento ha la facoltà e anche il dovere di segnalarlo all’ A.N.AC. ai fini dell’inserimento nel suddetto casellario. Per altro verso l’ ANAC deve assicurare anche nei procedimenti di annotazione in virtù di quanto espressamente dispone l’art. 8, comma 12, D.P.R. n. 207/2010 – e, in particolare, dell’art. 10, lett. b) della Legge n. 241 del 1990 a mente del quale gli interessati “hanno diritto:….b) di presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”. L’ANAC è senza dubbio tenuta a valutare le deduzioni.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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