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Il D.lgs 163/2006 non interviene esprimendo dei limiti al riguardo, ma sottolinea la possibilità per l’ente aggiudicatore di “…selezionare i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata….secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

In secondo luogo, l’art. 233 al comma 4 stabilisce che: “Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l’ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell’esigenza di garantire un’adeguata concorrenza.”. Risulta evidente che il principio della concorrenza deve essere in ogni caso rispettato, e spetta, infine, all’ente aggiudicatore trovare il giusto equilibrio.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.