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( votes)In primis va ribadito che l’Autorità ha un consolidato orientamento sul punto, a tenore del quale l’obbligo di reperimento dei lavoratori dal precedente affidatario può essere consentito soltanto previa valutazione di compatibilità con l’organizzazione di impresa, nel duplice senso che sia il numero dei lavoratori sia la loro qualifica devono essere armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste (ex multis, Parere AG 44/2013)
Con specifico riguardo alle particolari condizioni di esecuzione in concreto richieste, si evidenzia che l’Amministrazione procedente ha previsto una clausola ispirata alla promozione e alla valorizzazione di esigenze sociali, quali l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
A quanto consta, la proposta clausola è collocata all’interno del solo Capitolato speciale di appalto. Appare utile sottolineare che il costante indirizzo interpretativo dell’Autorità ha affermato che, per onorare gli obblighi pubblicitari richiesti dalla norma, la stazione appaltante è tenuta ad includere la clausola sociale, oltre che nel Capitolato speciale anche nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara; che alla clausola deve essere data adeguata e autonoma evidenza, inserendola in un articolo specifico intestato alla “clausola sociale” o espressione equivalente; e che una clausola di identico tenore deve essere opportunamente riportata nello Schema di contratto. Infatti, giacché tali clausole implicano elementi di parziale deroga alla disciplina concorrenziale, ragioni di opportunità sostanziale inducono a suggerire una formulazione auto-evidente, espressa e facilmente individuabile della stessa, tale che essa si possa identificare, con apposita evidenza in tutti gli atti di gara. Sembra opportuno, dunque, rammentare alla Stazione appaltante che analoga attenzione deve essere prestata affinché gli operatori economici concorrenti dichiarino in sede di offerta di accettare le condizioni particolari di esecuzione (Parere sulla normativa AVCP n. 55 del 06/11/2013).