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( votes)I principi del considerando n. 79 della Direttiva 2014/24/UE, che evidenzia la funzione della suddivisione in lotti di facilitare un maggiore accesso agli appalti pubblici da parte delle PMI, ampiamente ribaditi nell’art n. 51 del D.Lgs. 50/2016 devono dar vita ad una situazione che realmente si riscontri nella possibilità per le PMI di partecipare alle procedure di gara. Una suddivisione apparentemente conforme ai paradigmi normativi ma, sostanzialmente, non rispettosa in concreto dei principi e del complesso delle disposizioni vigenti in materia di tutela della concorrenza e del libero mercato è spesso oggetto di studio della giurisprudenza (cfr. di recente Consiglio di Stato Sez. III, 22 febbraio 2018 n. 1138) “la tendenziale preferenza dell’ordinamento per una ragionevole divisione in lotti è fondata non solo sulla notoria esigenza di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese ex art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 (ed in precedenza l’art. 2, comma 1 bis, dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006), ma anche, e soprattutto, nella esigenza di assicurare realmente la libera concorrenza e la massima partecipazione non solo al momento dell’effettuazione della gara ma anche in relazione a tutto il periodo successivo di svolgimento del rapporto” (cfr.: nello stesso senso: cfr. Consiglio di Stato, Sez. III n. 26 settembre 2018, n. 5534, ed in precedenza con riguardo all’art. 2 co. 1 dell’abrogato d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. Consiglio di Stato sez. VI 12 settembre 2014 n. 4669; Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2007 n. 1331). Mancando negli atti di gara una precisa motivazione sulla necessità della suddivisione di un appalto in macro lotti rende un’opzione tecnicamente possibile e non eccessivamente gravosa per la Pubblica Amministrazione committente una maggiore articolazione dei lotti, e l’apposizione di limiti all’aggiudicazione di tutti i lotti a un’unica impresa. (Consiglio di Stato sez III n. 01350/2019)